Gentili docenti e personale ATA, alunni e genitori,
si vuole portare all’attenzione di tutte le componenti della comunità scolastica quanto di seguito:
Il 15 marzo 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 marzo 2024, n. 25, recante Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. Tale disposizione legislativa intende contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola.
La norma opera su due livelli:
- da un lato, prescrive azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi;
- dall’altro, inasprisce le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Riguardo alla prima linea di intervento, è prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza del Personale Scolastico. Tale organo avrà il compito di monitorare e analizzare casi di violenza contro il personale scolastico, promuovere studi e iniziative per migliorare la legislazione vigente e favorire un clima di collaborazione tra scuola, studenti e famiglie attraverso l’adozione di specifiche linee guida.
Viene anche istituita una “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico” che si celebrerà il 15 dicembre di ogni anno sempre al fine di una maggiore sensibilizzazione culturale.
Sul versante penalistico e delle sanzioni ad esso collegate, vengono apportate le modifiche di seguito elencate agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale.
- articolo 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;
- articolo 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
- art. 341-bis c.p., Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Dopo la Legge 4 marzo 2024, n. 25, anche la Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (G.U. n. 243 del 16/10/2024), recante la Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, introduce importanti misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici.
L’articolo 3 della norma così dispone:
- Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L’importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
da Dirigente Scolastico
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