Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D.
Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico.
A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico:
- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
Secondo la normativa vigente, pertanto, le ferie per i docenti devono essere richieste esplicitamente dal lavoratore e non possono essere assegnate d’ufficio (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio Natale, Pasqua, o il periodo estivo), i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, rimangono a disposizione della scuola e non possono essere collocati in ferie senza una loro richiesta formale. Non sussiste, infatti, un obbligo di richiesta delle ferie.
La Cassazione, in diverse pronunce, ha ribadito che i docenti, anche nei periodi di sospensione, possono svolgere attività funzionali all’insegnamento, come la progettazione didattica, la ricerca, la documentazione o la preparazione delle riunioni. Potrebbe, inoltre, capitare che venga convocata o sia stata programmata una riunione durante il periodo di sospensione delle lezione. A titolo di esempio, è possibile che venga convocato d’urgenza un consiglio di classe straordinario: il docente che non ha richiesto le ferie deve presentarsi a scuola.
In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).
I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).
Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.
Predisposizione piano ferie personale ATA
Al fine di predisporre il piano ferie per il periodo di sospensione delle lezioni nel periodo natalizio a.s. 2024/2025, si invita il personale ATA che intende fruire di ferie e/o recuperi, a presentare domanda entro martedì 10 dicembre 2024.
Si avvisa che nella sede centrale dovrà essere garantita sempre la presenza di due collaboratori scolastici e due assistenti amministrativi.
Il periodo di sospensione delle attività didattiche è: dal 23/12/2024 al 06/01/2025.
Si informa che i giorni prefestivi di chiusura degli Uffici di segreteria che dovranno essere giustificati da ferie e/o recuperi sono: martedì 24/12/2024 e martedì 31/12/2024;
Inoltre, le eventuali ferie residue a.s. 2023/2024, dovranno essere fruite entro e non oltre il 30/04/2025, Art. 13 comma 10 CCNL 2007.
Il personale ATA con contratto a tempo determinato deve fruire delle ferie dell’anno corrente entro il 30/06/2025.
La richiesta di ferie e/o recuperi va fatta direttamente sul portale Argo.
da Dirigente Scolastico
Dirigente Scolastico