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Circolare 135

Circolare 135 – Esami di Stato as 2023-2024

Esami di Stato scuola secondaria di primo grado - anno scolastico 2023/2024

Utente CSIC88300E-aut

da Csic88300e-aut

Per l’anno scolastico 2023-2024, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è configurato secondo quanto previsto da:

  • Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
  • M. 741/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione);
  • M. 742/2017 (Finalità della certificazione delle competenze);
  • Nota Informativa del M.I.M. 4155/2023 (Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione);
  • M. n. 14/2024 (Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze).

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà in presenza, presso la sede in via Montessori, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

 

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

  1. Ammissione

In sede di scrutinio finale gli alunni sono ammessi agli esami se:

  1. a) hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sulla base delle proposte dei Consigli di Classe;
  2. b) non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato (ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 9bis del D.P.R. 249/1998).
  3. c) aver partecipato, entro il mese di aprile 2024, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

 

  1. Voto di ammissione

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017).

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può, ricorrendone le condizioni, attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Le valutazioni saranno disponibili nell’area riservata del registro elettronico proprio di ogni classe, alla quale possono accedere solo gli studenti facenti parte della classe stessa.

 

  1. Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

 

  1. Prove d’esame

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del D.M. 741/20171;
  2. b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del D.M. 741/20172;
  3. c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, come disciplinata dall’art, 9, del D.M. 741/20173;
  4. d) colloquio, come disciplinato dall’art. 10 del D.M. 741/20174.

 

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Il colloquio orale avrà durata massima di circa 30 minuti.

Per i candidati con disabilità (L. 104/1992) e con disturbi specifici di apprendimento (L. 170/2010), l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/20175.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico Personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 15 del D.M. 741/2017.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto

compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

 

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/20176. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

 

PUBBLICAZIONE ESITI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato entro il 30 giugno, tramite affissione di tabelloni presso la sede di via Montessori, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli alunni (ovvero i genitori/tutori) della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

 

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/20177 e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PROVE STANDARDIZZATE

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 742/20178, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe secondo i modelli riportati nel D.M. 14/2024, ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).

Il D.M. 742/17, sia per la certificazione al termine della scuola primaria, che per quella al termine del primo ciclo, recita: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.”

Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del D.M. 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti (Circolare M.I.U.R. 1865/2017).

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’art. 7 del D.Lgs. 62/2017. Il decreto in parola, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.”

Il D.M. 741/2017, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al termine del primo ciclo “è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.”

Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato vengono consegnati:

  1. l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma;
  2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
  3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;
  4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

 

CANDIDATI ASSENTI E SESSIONI SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.

 

1) La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 2) La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 3) La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. 4) Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

2) La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 2) La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta. 3) Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 4) Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa. 5) Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

3) La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per 1’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 2) La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria. 3) La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 4) Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 5) Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

4) Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 2) Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 3) Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 4) Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

5) Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 2) Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 3) Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. 4) L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 5) Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 6) Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 7) Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 8) Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 9) Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 10) Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma. 11) Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 13. 12) Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

6) Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 2) Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 4) Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore. 5) La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 6) L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 7) La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. 8) Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo interno dell’istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non superato”, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

7) Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 2) I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l’iscrizione all’esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15marzo. 3) Per accedere all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 4) Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. 5) Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l’istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l’esame di Stato medesimo. 6) L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all’Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

8) La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l’esame di Stato, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 2) Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunna e dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

 

Allegati:

 

  • Schema Calendario di svolgimento degli Esami di Stato da definire;
  • Lgs. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
  • M. 741/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione);
  • M. 742/2017 (Finalità della certificazione delle competenze);
  • Nota Informativa del M.I.M. 4155/2023 (Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo d’istruzione);
  • M. n. 14/2024 (Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze).

 

All. schema CALENDARIO

 

Si riporta, di seguito, schema del calendario degli Esami di Stato per le classi terze della scuola secondaria di primo grado:

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI DI STATO PER LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DATAORARIOATTIVITA’CLASSEN. CandidatiNOTE
MARTEDI’ 11/06/2024 12:00 – 14:00RIUNIONE PLENARIA  TUTTI I DOCENTI
MERCOLEDI’ 12/06/2024  08:15 – 08:30SORTEGGIO PROVA

SCRITTA DI ITALIANO

TUTTE Presidente, docenti e 2 candidati
MERCOLEDI’ 12/06/2024  08:30 – 12:30PROVA SCRITTA  DI ITALIANOTUTTE A seguire correzione da parte dei componenti della sottocommissione della/e disciplina/e interessata/e.
GIOVEDI’ 13/06/2024  08:15 – 08:30SORTEGGIO      PROVA

SCRITTA DI MATEMATICA

TUTTE Presidente, docenti e 2 candidati
GIOVEDI’

13/06/2024 

08:30 – 11:30

 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

 

TUTTE A seguire correzione da parte dei componenti della sottocommissione della/e disciplina/e interessata/e.
VENERDI’ 14/06/2024 08:15 – 08:30SORTEGGIO PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE)TUTTE Presidente, docenti e 2 candidati
VENERDI’ 14/06/202 08:30 – 10:00

10:30 – 12:00

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA

STRANIERA (INGLESE -FRANCESE)

TUTTE A seguire correzione da parte dei componenti della sottocommissione della/e disciplina/e interessata/e.
SABATO

15/06/2024

08:30 – 10:30VALUTAZIONE COLLEGIALE

E RATIFICA VOTI PROVE

SCRITTE

TUTTE Valutazione collegiale per singola sottocommissione
LUNEDI’ 17/06/2024 COLLOQUI     
MARTEDI’ 18/06/2024   COLLOQUI     
MERCOLEDI’ 19/06/2024   COLLOQUI     
GIOVEDI’

20/06/2024

 COLLOQUI   
VENERDI’ 21/06/2024   COLLOQUI     
SABATO

22/06/2024

 COLLOQUI   
LUNEDI’

 24/06/2024 

 COLLOQUI     
MARTEDI’ 25/06/2024   COLLOQUI     
MERCOLEDI’ 26/06/2024   COLLOQUI     
GIOVEDI’

27/06/2024

 PLENARIA CONCLUSIVA PER RATIFICA FINALE   

Si raccomanda la massima puntualità.

Le prove orali si svolgeranno presumibilmente da lunedì 17/06/2024 a mercoledì 26/06/2024 compreso, eventualmente sia di mattina che di pomeriggio, secondo un calendario di competenza della Commissione d’esame, che, in dettaglio, sarà comunicato dopo la riunione plenaria. Pertanto, si pregano i Sig.ri genitori di evitare di fissare impegni per i propri figli in tale periodo; eventuali spostamenti di data e/o di orario potranno essere possibili solo per gravi, indifferibili e documentati motivi, a totale discrezione della Commissione d’esame, tenendo presente quanto riportato in normativa.

 

Documenti

Circolari, notizie, eventi correlati